DONAZIONI
La Legge n. 80 del 14 maggio 2005 favorisce notevolmente le donazioni, in natura e in denaro, da parte di persone fisiche e da parte di aziende. A partire dal 2005, inteso come periodo d’imposta, è possibile, per imprese e per persone fisiche, per gli enti commerciali e non commerciali, dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso - e fino ad un valore massimo di 70.000.00 euro - qualora questo sia stato oggetto di donazione, in denaro o in natura, nei confronti di soggetti no-profit. Le donazioni possono essere effettuate a favore di ONLUS, Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), come la nostra Associazione. Le erogazioni in denaro a favore delle associazioni no-profit devono essere effettuate avvalendosi di specifici sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il vincolo è fissato per avere effettiva documentazione dell’avvenuta donazione. La nuova norma ampia la possibilità anche delle donazioni in natura, ma anche in questi casi ci sono dei vincoli. L’identificazione del valore normale del bene si dovrà fare riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, o dal prezzo di mercato. Se non è possibile desumere il valore sulla base di altri criteri oggettivi, chi dona potrà ricorrere alla stima di un perito. Chi dona beni in natura deve sempre acquisire documentazione che comprovi il valore reale di ciò che dona e una ricevuta da parte della no-profit che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.